1. L'affidamento delle attività di cui all'articolo 3 da parte delle pubbliche amministrazioni avviene in applicazione di criteri preventivamente stabiliti dalle medesime e resi noti mediante avvisi pubblici a cura del comune nel quale l'attività viene richiesta.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono al finanziamento delle attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 con le disponibilità esistenti negli appositi capitoli di bilancio e senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.